Il regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR) è ormai alle porte: dal 30 dicembre 2026 le grandi e medie imprese che mettono sul mercato o esportano prodotti a base di legno, caffè, cacao, soia, gomma, olio di palma e carne bovina dovranno dimostrare che non provengono da terreni disboscati. Dopo due rinvii e una revisione del testo, il quadro è finalmente stabile.

Non è solo un nuovo adempimento doganale. L’EUDR riguarda la tracciabilità delle filiere, la gestione dei fornitori e la reputazione: incide sui rapporti con i clienti, sull’accesso ai mercati e sulla strategia ESG. In questa guida vediamo cos’è l’EUDR, a chi si applica, da quando, quali sono le ultime novità e come prepararsi.

L’EUDR in sintesi

TemaIn breve
NormaRegolamento (UE) 2023/1115, modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650
In vigore dal29 giugno 2023
Si applica dal30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese; 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese e persone fisiche
Materie primeBovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno e i prodotti derivati elencati nell’Allegato I
Obbligo principaleDovuta diligenza e dichiarazione nel sistema informativo UE: prodotti a deforestazione zero, legali e tracciati fino all’appezzamento
Autorità in ItaliaMinistero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)

Cos’è l’EUDR e perché esiste

L’EUDR (EU Deforestation Regulation) vieta di mettere sul mercato europeo, o di esportare dall’Unione, materie prime e prodotti che abbiano contribuito alla deforestazione o al degrado forestale. Sostituisce il vecchio regolamento sul legno (EUTR, Reg. 995/2010), che si limitava a vietare il legname di origine illegale.

L’obiettivo è ridurre l’impronta dei consumi europei sulle foreste del pianeta. Per farlo, il regolamento sposta la responsabilità sulle imprese: chi vende in Europa deve sapere da dove arriva ciò che vende, fino al singolo appezzamento di terreno.

Da quando si applica: tutte le date

Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma i suoi obblighi sono stati rinviati due volte. Il primo rinvio (Reg. 2024/3234) ha spostato l’applicazione di un anno. Il secondo, con il Regolamento (UE) 2025/2650 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2025, ha fissato le date attuali e semplificato diversi obblighi.

ChiObblighi dal
Grandi e medie imprese30 dicembre 2026
Micro e piccole imprese, persone fisiche30 giugno 2027
Prodotti aggiunti all’Allegato I nel 2026 (caffè solubile, alcuni derivati della palma da olio, lingue bovine congelate)30 dicembre 2027

La dimensione dell’impresa si misura con i parametri della Direttiva 2013/34/UE (dipendenti, fatturato, totale di bilancio).

Informazioni aggiornate al 20 ottobre 2026. Prima di organizzare la tua filiera controlla sempre il testo ufficiale del regolamento e dell’Allegato I.

A ottobre 2026 non risultano proposte di un nuovo rinvio. La Commissione, nella relazione di riesame presentata a maggio 2026, ha concluso che il testo del regolamento non richiede ulteriori modifiche: conviene quindi considerare definitive le date del 30 dicembre 2026 e del 30 giugno 2027.

A chi si applica

L’EUDR riguarda le imprese che trattano le sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) o i prodotti derivati elencati nell’Allegato I con il loro codice doganale: per esempio carne bovina, cioccolato, caffè tostato, mobili, carta e cartone, pallet e imballaggi in legno, pneumatici, mangimi a base di soia.

Il regolamento distingue diversi ruoli lungo la filiera:

  • Operatore: chi immette per primo il prodotto sul mercato dell’Unione, compreso chi lo importa, o chi lo esporta. Su di lui ricade l’obbligo principale di dovuta diligenza.
  • Operatore a valle: chi trasforma o rivende un prodotto già immesso sul mercato UE da un altro operatore. Con la revisione del 2025 ha obblighi molto più leggeri.
  • Commerciante: chi mette a disposizione il prodotto sul mercato senza esserne il primo immettitore, come distributori e grossisti.
  • Micro o piccolo operatore primario: il piccolo produttore che coltiva o alleva in un Paese a basso rischio. Può presentare una dichiarazione semplificata, una sola volta.

Anche chi non è operatore spesso viene coinvolto: i clienti obbligati chiederanno ai fornitori dati di tracciabilità e garanzie contrattuali. Succede già con i questionari ESG.

Cosa devono fare le imprese

Un prodotto può essere messo sul mercato o esportato solo se rispetta tre condizioni:

  • Deforestazione zero: è stato prodotto su terreni non disboscati né degradati dopo il 31 dicembre 2020.
  • Legalità: è stato prodotto nel rispetto delle leggi del Paese di origine (uso del suolo, ambiente, diritti dei lavoratori e delle popolazioni indigene, fisco, anticorruzione).
  • Dichiarazione di dovuta diligenza: l’operatore ha presentato la dichiarazione nel sistema informativo dell’UE prima dell’immissione o dell’esportazione.

La dovuta diligenza in tre passi

  • Raccolta delle informazioni: descrizione e quantità del prodotto, Paese di produzione, fornitori e clienti, e soprattutto la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui la materia prima è stata prodotta.
  • Valutazione del rischio: si analizza la probabilità che il prodotto non sia conforme, tenendo conto del Paese di origine, della complessità della filiera e delle informazioni raccolte.
  • Attenuazione del rischio: se il rischio non è trascurabile, servono verifiche aggiuntive (documenti, audit, controlli indipendenti) prima di poter procedere.

Per i prodotti provenienti da Paesi classificati dalla Commissione a basso rischio la dovuta diligenza è semplificata: resta la raccolta delle informazioni, ma non serve la valutazione del rischio.

Le ultime novità

La revisione del 2025: obblighi concentrati su chi immette per primo

Il Regolamento (UE) 2025/2650 non si è limitato al rinvio. Ha introdotto le nuove figure dell’operatore a valle e del micro o piccolo operatore primario, concentrando l’obbligo della dichiarazione di dovuta diligenza su chi immette per primo il prodotto sul mercato UE. Le imprese più a valle della filiera devono soprattutto conservare e trasmettere i riferimenti delle dichiarazioni già presentate.

Maggio 2026: la relazione di riesame

Entro il 30 aprile 2026 la Commissione doveva valutare l’impatto e gli oneri del regolamento. La relazione COM(2026) 191, presentata a inizio maggio, conclude che il testo non va riaperto e accompagna nuove linee guida, FAQ aggiornate e migliorie al sistema informativo. Secondo la Commissione, l’insieme delle semplificazioni riduce di circa il 75% i costi annui di conformità per le imprese.

Luglio-settembre 2026: cambia l’elenco dei prodotti

Il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, adottato il 13 luglio 2026 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 settembre, modifica l’Allegato I:

  • escono dal campo di applicazione cuoio e pelli bovine, pneumatici ricostruiti, semi di soia da semina, alcuni articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori e sedili per autoveicoli e aeromobili;
  • entrano caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e lingue bovine congelate, con obblighi dal 30 dicembre 2027;
  • sono esclusi i campioni per analisi e prove, con esenzioni mirate per rifiuti, prodotti usati e materiali di imballaggio che accompagnano altri prodotti.

Lo stesso giorno la Commissione ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565 sul sistema informativo, che disciplina anche la dichiarazione semplificata dei piccoli produttori primari.

In Italia

La legge di delegazione europea 2024 (L. 13 giugno 2025, n. 91, art. 26) individua nel MASAF l’autorità nazionale competente. Il Ministero si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e, per importazioni ed esportazioni, della Guardia di Finanza, in cooperazione con le Dogane. Spetta ai decreti legislativi attuativi definire il sistema sanzionatorio nazionale, nei limiti fissati dal regolamento europeo.

Controlli e sanzioni

Le autorità controllano ogni anno una quota minima di operatori, crescente con il rischio del Paese di origine: almeno l’1% per i Paesi a basso rischio, il 3% per quelli a rischio standard e il 9% per quelli ad alto rischio.

Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il regolamento prevede, tra le altre:

  • multe fino ad almeno il 4% del fatturato annuo nell’Unione;
  • la confisca dei prodotti e dei proventi;
  • l’esclusione fino a 12 mesi da appalti e finanziamenti pubblici;
  • il divieto temporaneo di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati.

EUDR e strategia ESG: dalla compliance a un vantaggio di filiera

Per molte imprese il tema non è nuovo. Chi applicava già il regolamento sul legno (EUTR), chi ha certificazioni di filiera come FSC, PEFC o RSPO o chi risponde ai questionari ESG dei clienti parte avvantaggiato: buona parte dei dati richiesti esiste già, va solo organizzata.

La tracciabilità delle materie prime è anche uno dei temi che i clienti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità chiedono ai fornitori, e un argomento concreto per chi vende a grandi gruppi e catene distributive. Gestirla bene rafforza la tua strategia ESG e riduce il rischio di restare fuori dalle filiere più esigenti. E se servono investimenti in sistemi di tracciabilità o formazione, vale la pena verificare i bandi e gli incentivi disponibili.

Come prepararsi: cinque passi da fare ora

  • Verifica se e come sei coinvolto: confronta i codici doganali dei tuoi prodotti con l’Allegato I aggiornato e chiarisci il tuo ruolo (operatore, operatore a valle, commerciante).
  • Mappa la filiera: individua fornitori, Paesi di origine e punti in cui i flussi si mescolano.
  • Raccogli i dati di geolocalizzazione dai fornitori a monte, con clausole contrattuali che li rendano obbligatori.
  • Imposta la procedura di dovuta diligenza: chi raccoglie i dati, come si valuta il rischio, chi presenta la dichiarazione nel sistema informativo.
  • Forma le persone di acquisti, qualità e logistica, e pianifica una prova completa prima della scadenza.

Mancano poco più di due mesi al 30 dicembre 2026: chi parte adesso riesce ancora a organizzarsi senza bloccare gli acquisti. Per capire se la tua azienda è coinvolta puoi partire dal nostro check-up gratuito o approfondire il servizio EUDR.

Domande frequenti sull’EUDR

Quando entra in vigore l’EUDR?

Il regolamento è in vigore dal 29 giugno 2023, ma gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese. Per i prodotti aggiunti all’Allegato I nel 2026 gli obblighi partono dal 30 dicembre 2027.

Quali prodotti rientrano nell’EUDR?

Le sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e i prodotti derivati elencati nell’Allegato I, tra cui carne bovina, cioccolato, caffè, mobili, carta, cartone e imballaggi in legno. Dal 2026 cuoio e pelli bovine non sono più inclusi.

Una PMI deve rispettare l’EUDR?

Sì, se è operatore o commerciante dei prodotti interessati, con un anno in più di tempo per micro e piccole imprese (30 giugno 2027) e obblighi semplificati per i piccoli produttori primari dei Paesi a basso rischio.

Cosa significa «a deforestazione zero»?

Che la materia prima è stata prodotta su terreni che non sono stati disboscati né degradati dopo il 31 dicembre 2020. Per il legno, che la raccolta non ha causato degrado forestale dopo quella data.

Chi presenta la dichiarazione di dovuta diligenza?

L’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato UE o lo esporta, attraverso il sistema informativo della Commissione. Dopo la revisione del 2025, gli operatori a valle e i commercianti devono soprattutto conservare e trasmettere i riferimenti delle dichiarazioni già presentate.

Chi controlla in Italia e quali sono le sanzioni?

L’autorità competente è il MASAF, con il supporto dei Carabinieri forestali e della Guardia di Finanza. Il regolamento prevede multe fino ad almeno il 4% del fatturato annuo nell’Unione, confisca dei prodotti ed esclusione dagli appalti pubblici; le sanzioni nazionali sono fissate dai decreti attuativi.